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Sez. 2, Sentenza n. 2665 del 14/03/1987 (Rv. 451780 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - OGGETTO - DETERMINATEZZA - UTILIZZAZIONE DI ELEMENTI ESTRANEI AL CONTRATTO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451780-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - OGGETTO - DETERMINATEZZA - UTILIZZAZIONE DI ELEMENTI ESTRANEI AL CONTRATTO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

In Mancanza di una norma di legge che stabilisca in che modo deve essere identificato o reso identificabile l'oggetto del contratto, ogni mezzo, ferma restando l'esigenza di requisiti formali, è a ciò idoneo, purché sia atto a realizzare un risultato che non lasci possibilità di equivoci, e non è escluso che l'identificazione possa avvenire mediante elementi acquisiti aliunde, con riferimento ad altri Atti e documenti collegati a quello oggetto di valutazione, ovvero con i criteri che il contratto stesso e la pratica delle cose possono suggerire. (V 1513/84, mass n 433598; (V 5421/83, mass n 430346; (Conf 5517/84, mass n 437186; (Conf 953/80, mass n 404387; (Conf 2604/75, mass n 376555).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)