Sez. 1, Sentenza n. 1199 del 20/02/1984 (Rv. 433345 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CESSAZIONE DEGLI EFFETTI - PROCEDIMENTO - GIUDIZIO DI CESSAZIONE - MORTE DI UN CONIUGE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONSEGUENZE - CESSAZIONE SENZA RINVIO DELLE SENTENZE DI PRIMO E SECONDO GRADO - DIRITTI DI NATURA PATRIMONIALE - DIFESE NEL PROCESSO DA PARTE DEGLI EREDI - LEGITTIMITÀ - PRESUPPOSTI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CESSAZIONE DEGLI EFFETTI - PROCEDIMENTO - GIUDIZIO DI CESSAZIONE - MORTE DI UN CONIUGE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONSEGUENZE - CESSAZIONE SENZA RINVIO DELLE SENTENZE DI PRIMO E SECONDO GRADO - DIRITTI DI NATURA PATRIMONIALE - DIFESE NEL PROCESSO DA PARTE DEGLI EREDI - LEGITTIMITÀ - PRESUPPOSTI.*
La morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del ricorso per Cassazione avverso pronuncia di separazione personale, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con la Cassazione senza rinvio delle sentenze di primo e di secondo grado in ordine alle reciproche domande di separazione e alle istanze accessorie circa la regolamentazione dei rapporti patrimoniali attinenti alla cessazione della convivenza, quali i provvedimenti riflettenti l'assegnazione della casa coniugale e l'Obbligo alimentare, mentre restano salve le domande autonome che, proposte nello stesso giudizio, riguardano diritti e rapporti patrimoniali indipendenti dalla modificazione soggettiva dello status, già acquisiti al patrimonio dei coniugi, e nei quali subentrano gli eredi, con la conseguenza che rispetto a tali domande il processo può proseguire ad istanza o nei confronti di costoro, e nel giudizio di Cassazione, in cui non trova applicazione l'istituto della interruzione del processo, con effetto nei riguardi dei medesimi. (Conf 3129/81, mass n 413694; (Conf 787/74, mass n 368657).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)