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Sez. 1, Sentenza n. 3129 del 12/05/1981 (Rv. 413694 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CESSAZIONE DEGLI EFFETTI - PROCEDIMENTO - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - MORTE DI UN CONIUGE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONSEGUENZE - CASSAZIONE SENZA RINVIO DELLE SENTENZE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO - DIRITTI DI NATURA PATRIMONIALE - DIFESA NEL PROCESSO DA PARTE DEGLI EREDI - LEGITTIMITA - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1981-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413694-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CESSAZIONE DEGLI EFFETTI - PROCEDIMENTO - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - MORTE DI UN CONIUGE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONSEGUENZE - CASSAZIONE SENZA RINVIO DELLE SENTENZE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO - DIRITTI DI NATURA PATRIMONIALE - DIFESA NEL PROCESSO DA PARTE DEGLI EREDI - LEGITTIMITA - PRESUPPOSTI.*

La morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del ricorso per Cassazione avverso pronuncia di separazione personale, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con la Cassazione senza rinvio delle sentenze di primo e di secondo grado mentre gli eredi del defunto possono continuare a far valere nel processo soltanto quei diritti di natura patrimoniale, che, gia, acquisiti al patrimonio del loro dante causa, o derivanti da presupposti diversi dalla pronuncia di separazione personale, siano stati eventualmente dedotti in giudizio insieme con la domanda di separazione. (Conf 787/74, mass n 368657; (Conf 1862/67, mass n 328778).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)