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Sez. 6, Sentenza n. 39930 del 30/10/2001 Ud. (dep. 09/11/2001) Rv. 220247 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - ORDINANZA DICHIARATIVA - NULLITÀ | Imputato affetto da malattia cronica - Impedimento a comparire - Configurabilità - Presupposti.
Stato
decisa il 2001-10-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220247-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - ORDINANZA DICHIARATIVA - NULLITÀ

L'assoluto impedimento a comparire dell'imputato, indicato dall'art. 420-quater comma 1 cod. proc. pen., sussiste anche in relazione ad una malattia a carattere cronico, purché determini un impedimento effettivo, legittimo e di carattere assoluto, riferibile ad una situazione non dominabile dall'imputato e a lui non ascrivibile (in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto l'invalidità dell'ordinanza con cui il giudice di merito aveva dichiarato la contumacia dell'imputato sul presupposto che non sussistesse l'ipotesi di impedimento a comparire, trattandosi di una malattia di natura cronica e, come tale, non suscettibile di prevedibili futuri miglioramenti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 420 quater CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)