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Sez. 1, Sentenza n. 2415 del 07/04/1986 (Rv. 445533 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA - TASSO DEGLI INTERESSI DOVUTI AL "SOLVENS" FISSATO IN MISURA SUPERIORE A QUELLA ORDINARIA - DIRITTO AL RISTORO DEL MAGGIOR DANNO RISPETTO A DETTI INTERESSI - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - PROVA RELATIVA - OGGETTO.*
Stato
decisa il 1986-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445533-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA - TASSO DEGLI INTERESSI DOVUTI AL "SOLVENS" FISSATO IN MISURA SUPERIORE A QUELLA ORDINARIA - DIRITTO AL RISTORO DEL MAGGIOR DANNO RISPETTO A DETTI INTERESSI - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - PROVA RELATIVA - OGGETTO.*

In tema di ripetizione di somme indebitamente versate alla amministrazione finanziaria per Tributi doganali, le Disposizioni speciali, che fissano il tasso degli interessi dovuti al "solvens" in misura superiore a quella ordinaria (art. 93 del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43), non derogano al disposto dell'art. 1224 secondo comma cod. civ., con la conseguenza che al "solvens" medesimo, indipendentemente dalla circostanza dell'eventuale trasferimento su terzi dell'Onere dell'indebito pagamento (circostanza non rilevante al fine dell'applicazione del citato art. 1224 cod. civ.) deve riconoscersi il diritto al ristoro del maggior danno, rispetto a detti interessi che deduca e dimostri di aver subito per effetto della ritardata restituzione della somma versata, tenendo altresì conto che può essere sufficiente in proposito anche la sola prova di qualità personali e professionali, come quella d'imprenditore commerciale, stante la desumibilità del danno, in base a presunzioni e fatti notori, dai proventi normalmente conseguibili con investimenti confacenti a dette qualità (come il deposito presso istituti di credito). (V 2318/83, mass n 427168; (V 5572/79, mass n 402167).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 93

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)