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Sez. 6, Sentenza n. 31921 del 11/06/2024 Ud. (dep. 05/08/2024) Rv. 286852-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - IN GENERE | Annullamento parziale - Rideterminazione da parte della Corte di cassazione della riduzione di pena per le circostanze attenuanti generiche - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-06-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286852-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., la Corte di cassazione può pronunciare sentenza di annullamento senza rinvio, in relazione alla entità della riduzione di pena da applicare per le circostanze attenuanti generiche, anche all'esito di valutazioni discrezionali, se, alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultano necessari ulteriori accertamenti. (In applicazione del principio, la Corte ha riconosciuto nella massima estensione le circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., avendo escluso la configurabilità delle condotte valorizzate dal giudice di appello per contenere l'entità della riduzione).

Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 65 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620 lett. L, Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)