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Sez. 5 - , Sentenza n. 845 del 26/10/2020 Ud. (dep. 12/01/2021) Rv. 280400 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - CASI | Richiesta di sospensione condizionale della pena - Specifico motivo di appello - Omessa motivazione sul punto - Annullamento senza rinvio - Presupposti.
Stato
decisa il 2020-10-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280400-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - CASI

In tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il giudice d'appello abbia omesso di pronunciarsi sulla specifica richiesta dell'imputato di concessione del beneficio, la sentenza impugnata può essere annullata sul punto senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in quanto il richiamo evocato dalla norma alle "statuizioni" del giudice di merito consente alla Corte di cassazione di operare, quando le argomentazioni e gli accertamenti di fatto esposti nella motivazione del giudice di merito consentano alla Corte di esercitare la propria "discrezionalità vincolata", senza necessità di svolgere ulteriori accertamenti, che sarebbero incompatibili con il giudizio di legittimità e imporrebbero il giudizio di rinvio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620 com. 1 lett. L, Legge 23/06/2017 num. 103 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)