Sez. 2, Sentenza n. 8258 del 13/08/1990 (Rv. 468838 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE - SENTENZA PRONUNCIATA NEI CONFRONTI DEL DANTE CAUSA - OPPOSIZIONE DI TERZO ORDINARIA DA PARTE DEL SUCCESSORE - INAMMISSIBILITÀ - TRASCRIZIONE DEL TITOLO DI ACQUISTO IN DATA ANTERIORE ALLA TRASCRIZIONE DELLA DOMANDA GIUDIZIALE - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE - SENTENZA PRONUNCIATA NEI CONFRONTI DEL DANTE CAUSA - OPPOSIZIONE DI TERZO ORDINARIA DA PARTE DEL SUCCESSORE - INAMMISSIBILITÀ - TRASCRIZIONE DEL TITOLO DI ACQUISTO IN DATA ANTERIORE ALLA TRASCRIZIONE DELLA DOMANDA GIUDIZIALE - IRRILEVANZA.*
A norma dell'art. 111 cod. proc. civ. nel caso in cui si realizzi la successione a titolo particolare nel rapporto controverso, la sentenza pronunciata nei confronti del dante causa, non è impugnabile da parte del successore a titolo particolare con l'opposizione di terzo ordinaria ex art. 404 primo comma cod. proc. civ., ancorché egli non sia intervenuto in giudizio, non essendo il successore a titolo particolare titolare di un diritto autonomo rispetto al rapporto giuridico accertato in sentenza. Nè tale legittimazione può farsi discendere dall'eventuale trascrizione del suo titolo di acquisto in data anteriore alla trascrizione della domanda giudiziale (o, in Mancanza, della sentenza quando tale trascrizione sia prevista), giacché in tale ipotesi l'inopponibilità della sentenza resa nei confronti del dante causa al successore a titolo particolare a norma dell'ultima parte dell'art. 111 cod. proc. civ. non fa venir meno in quest'ultimo la sua qualità di soggetto titolare di una situazione giuridica collegata da un rapporto di dipendenza o derivazione rispetto a quello accertato nella sentenza. (V 2145/88, mass n 457991; (V 2747/88, mass n 458403; (V 1104/84, mass n 433246).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)