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Sez. 3, Sentenza n. 1603 del 03/02/2012 (Rv. 621711 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA | Mancata riproposizione di domande - Presunzione di abbandono - Operatività - Condizioni.
Stato
decisa il 2012-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621711-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA

Affinché una domanda possa ritenersi abbandonata della parte, non è sufficiente che essa non venga riproposta nella precisazione delle conclusioni, costituendo tale omissione una mera presunzione di abbandono, in quanto invece è necessario accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)