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Sez. 3, Sentenza n. 14810 del 15/11/2000 (Rv. 541717 - 01)

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE | Valutazione disciplinare - Autonomia da quella dell' autorità giudiziaria penale - Sussistenza - Conseguenze - Rilevanza disciplinare dei fatti penalmente irrilevanti - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2000-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541717-01

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE

Per il principio dell' autonomia della valutazione disciplinare rispetto a quella effettuata dall' autorità giudiziaria gli stessi fatti irrilevanti in sede penale possono invece esser idonei a ledere i principi della deontologia professionale e dar luogo pertanto a responsabilità disciplinare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 653 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 653, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 44

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)