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Sez. 1, Sentenza n. 9261 del 07/07/2001 (Rv. 550790 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Istanza - Ordinanza di rigetto - Impugnazione per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione - Rimedi esperibili.
Stato
decisa il 2001-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550790-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

L'ordinanza che rigetta l'istanza di sospensione del processo non è, stante la sua natura ordinatoria censurabile con il rimedio del ricorso straordinario ex art. 111 Cost., ma solo attraverso la impugnazione della sentenza che ha definito il processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)