Sez. L, Ordinanza n. 14430 del 29/07/2004 (Rv. 575079 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | In Genere.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
Avverso il provvedimento che nega la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. non è possibile esperire il regolamento di competenza, ex art. 42 cod. proc. civ. come sostituito dall'art. 6 della legge 26 novembre 1990, n. 353, in quanto tale possibilità è esperibile solo contro i provvedimenti che dichiarano la sospensione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 42, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)