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Sez. L, Ordinanza n. 14430 del 29/07/2004 (Rv. 575079 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | In Genere.
Stato
decisa il 2004-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575079-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

Avverso il provvedimento che nega la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. non è possibile esperire il regolamento di competenza, ex art. 42 cod. proc. civ. come sostituito dall'art. 6 della legge 26 novembre 1990, n. 353, in quanto tale possibilità è esperibile solo contro i provvedimenti che dichiarano la sospensione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 42, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)