Sez. L, Sentenza n. 7699 del 17/10/1987 (Rv. 455573 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - LAVORO NOTTURNO COMPRESO IN REGOLARI TURNI PERIODICI - COMPENSO RELATIVO - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE NORMALE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - LAVORO NOTTURNO COMPRESO IN REGOLARI TURNI PERIODICI - COMPENSO RELATIVO - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE NORMALE.*
Il compenso per lavoro notturno compreso in regolari turni periodici - lavoro per il quale l'art. 2108 cod. civ. non prescrive alcun Obbligo di maggiorazione della retribuzione, a differenza del lavoro notturno non compreso in turni regolari - si congloba e si identifica con la normale retribuzione stante la ordinarietà della prestazione notturna. Pertanto, ove la legge o la contrattazione collettiva, facciano riferimento, come base di calcolo di istituti indiretti, alla retribuzione normale, in essa deve comprendersi anche il compenso per lavoro notturno compreso in turni regolari. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito il quale - con riferimento al CCNL 16 luglio 1979 per i dipendenti di aziende metalmeccaniche - aveva escluso che il compenso per lavoro notturno compreso in turni periodici fosse computabile ai fini della retribuzione per ferie, tredicesima mensilità, trattamento di malattia e festività). (V 3153/87, mass n 452241).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)