Sez. 2, Sentenza n. 4137 del 16/06/1983 (Rv. 429085 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - PROCEDIMENTO - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - DIFFERENZE TRA FASE A COGNIZIONE SOMMARIA E FASE DI MERITO A COGNIZIONE PIENA.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - PROCEDIMENTO - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - DIFFERENZE TRA FASE A COGNIZIONE SOMMARIA E FASE DI MERITO A COGNIZIONE PIENA.*
Nel procedimento di denuncia di nuova opera, la legittimazione passiva, nella prima fase (a cognizione sommaria) - intesa ad ottenere un provvedimento che assicuri la conservazione della situazione materiale dedotta in causa, con l'inibizione di un suo mutamento o con la predisposizione di cautele idonee per la rimessione in pristino - spetta tanto all'autore materiale dell'opera, quanto all'eventuale autore morale, mentre, nella seconda fase (di merito ed a cognizione piena), si determina in base alla natura, possessoria o petitoria, della domanda proposta, con la conseguenza che il legittimato passivo si identifica nel destinatario del comando dettato dalla norma invocata dall'attore e, quindi, nell'esecutore materiale ed in quello morale dell'opera, se il denunciante agisce in possessorio, e nel proprietario o titolare di altro diritto reale, se il denunciante agisce in petitorio. Pertanto, l'attore, nella seconda fase, può correggere gli errori e le deficienze in cui sia incorso nella prima, provocando l'intervento in giudizio del soggetto o degli altri soggetti legittimati. (V 1445/81, mass n 412097; (Conf 6477/81, mass n 417308).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 688, Cod. Proc. Civ. art. 689, Cod. Proc. Civ. art. 690 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)