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Sez. 2, Sentenza n. 13327 del 06/10/2000 (Rv. 540845 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA | Condizioni dell'azione, a norma dell'art. 1171 cod. civ., soltanto per la fase cautelare - Legittimazione passiva nella fase di merito - Individuazione in base alla domanda, possessoria o petitoria - Incidenza della domanda anche sulla competenza tra Pretore e Tribunale.
Stato
decisa il 2000-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540845-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA

Le condizioni dell'azione di denunzia di nuova opera sono previste dall'art. 1171 cod. civ. esclusivamente con riferimento al procedimento cautelare, disciplinato dagli artt. 689 e segg. cod. proc. civ. che si esaurisce con l'emissione o il diniego del provvedimento temporaneo, e non anche con riferimento al successivo, autonomo giudizio di merito a cognizione ordinaria volto ad accertare l'esistenza del diritto per la cui tutela sono stati chiesti i provvedimenti. In quest'ultimo giudizio invece la legittimazione passiva si individua in base alla domanda, secondo le norme generali, e quindi legittimato passivo è il destinatario del comando della norma invocata dall'attore, e cioè l'esecutore materiale o morale dell'opera se il denunciante agisce in possessorio; il proprietario o il titolare di altro diritto reale se egli agisce in petitorio. Tale identificazione della natura della domanda incide anche sulla competenza, rispettivamente per materia del Pretore e per valore del Tribunale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 689, Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)