Sez. 1, Sentenza n. 13662 del 22/07/2004 (Rv. 574812 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE | Riconoscimento di sentenze straniere - Art. 64, comma 1, lettera b), legge n. 218 del 1995 - Duplice e concorrente requisito - Portata.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE
In tema di riconoscimento di sentenze straniere, l'art. 64, comma 1, lettera b), della legge 31 maggio 1995, n. 218 prevede un duplice requisito: (a) che l'atto introduttivo del giudizio sia portato a conoscenza del convenuto "in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo"; (b) che nell'ambito del processo svoltosi dinanzi al giudice straniero non siano stati violati i diritti essenziali della difesa. Entrambi i requisiti devono concorrere (l'indagine relativa al primo di essi riguardando un controllo di legittimità in ordine al puntuale rispetto della legge straniera in tema di notificazioni, l'indagine relativa al secondo coinvolgendo un controllo di regolarità dell'intero processo alla stregua dei principi di ordine pubblico sanciti dall'ordinamento interno a salvaguardia del contraddittorio e del diritto di difesa in ambito processuale), di tal che la verifica relativa alla sussistenza dell'uno dei due requisiti non assorbe quella attinente alla sussistenza dell'altro.
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 com. 1 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)