Sez. 1, Sentenza n. 16978 del 25/07/2006 (Rv. 591179 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE | Riconoscimento di sentenza straniera - Condizioni - Art. 64, comma 1, lettera b), legge n. 218 del 1995 - Atto introduttivo del giudizio portato a conoscenza del convenuto - Verifica di detto requisito - Principi in tema di notificazione dettati dalla legge italiana - Applicazione pedissequa - Esclusione - Notificazione in conformità del diritto straniero e dei principi fondamentali dell'ordinamento - Necessità e sufficienza.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE
In tema di riconoscimento di sentenze straniere, l'art. 64, comma 1, lettera b), della legge 31 maggio 1995, n. 218 prevede come requisito, tra l'altro, che l'atto introduttivo del giudizio sia portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo in cui si è svolto il processo. A tal fine, ove sia in contestazione il riconoscimento, la corte d'appello non deve applicare pedissequamente i principi in tema di notificazione dettati dalla legge italiana, ma deve verificare se la comunicazione o la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio abbia rispettato le regole previste dal diritto straniero ed abbia soddisfatto i principi fondamentali dell'ordinamento, in modo tale da non ledere i diritti essenziali della difesa, primo tra tutti quello al contraddittorio.
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)