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Sez. 1, Sentenza n. 1123 del 07/05/1963 (Rv. 261641 - 01)

FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - EFFETTI - INDENNIZZO PER LESIONI PERSONALI - AVOCABILITA ALLA MASSA - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1963-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/261641-01

FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - EFFETTI - INDENNIZZO PER LESIONI PERSONALI - AVOCABILITA ALLA MASSA - ESTREMI.*

Il diritto all'indennizzo, spettante al fallito per lesioni personali, ha natura personale e, come tale, non puo essere compreso nella massa fallimentare, a norma dell'art 46, n 1 della legge sulla disciplina del fallimento esso, tuttavia, perde tale caratteristica quando il titolare ne abbia in concreto fatto uso, dimostrando cosi, attraverso l'Azione esercitata (e proseguita, come nella specie, dal fallito in proprio, o, eventualmente, dal curatore del fallimento ex art 43 lf) di voler dare al danno sofferto un contenuto patrimoniale: il prodotto che dall'Esercizio o dalla realizzazione del diritto stesso derivi, cioe l'indennizzo in concreto, non ha piu alcun titolo per sottrarsi all'esecuzione fallimentare. (V 709'60).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 46 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 46 CORTE COST., Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 44 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)