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Sez. L, Sentenza n. 2268 del 02/04/1986 (Rv. 445417 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - PERIODI DI RIPOSO - IN GENERE - RIPOSO INTERMEDIO - COMPUTABILITÀ NEL LAVORO EFFETTIVAMENTE PRESTATO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445417-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - PERIODI DI RIPOSO - IN GENERE - RIPOSO INTERMEDIO - COMPUTABILITÀ NEL LAVORO EFFETTIVAMENTE PRESTATO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Il riposo intermedio non è computabile - a norma dell'art. 5 del R.d. n. 1956 del 1923, applicabile anche al lavoro discontinuo - nel lavoro effettivamente prestato, quando comporti per il dipendente la facoltà di disporre a sua discrezione del tempo libero ancorché con Obbligo di restare nell'ambito del posto di lavoro. (V 2843/84, mass n 434889; (V 2577/79, mass n 398913).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 10/09/1923 num. 1956 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)