Sez. L, Sentenza n. 2577 del 05/05/1979 (Rv. 398913 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - LAVORO CONTINUO E LAVORO DISCONTINUO - RIPOSO INTERMEDIO - INTERRUZIONE DEL LAVORO - CONDIZIONI - LIMITI - INATTIVITA NON AUTORIZZATA CON OBBLIGO DI DISPONIBILITA - RIPOSO INTERMEDIO E RELATIVO GODIMENTO NELLA SEDE DI LAVORO - COMPATIBILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - LAVORO CONTINUO E LAVORO DISCONTINUO - RIPOSO INTERMEDIO - INTERRUZIONE DEL LAVORO - CONDIZIONI - LIMITI - INATTIVITA NON AUTORIZZATA CON OBBLIGO DI DISPONIBILITA - RIPOSO INTERMEDIO E RELATIVO GODIMENTO NELLA SEDE DI LAVORO - COMPATIBILITA.*
Ai sensi dell'art 5 RD 10 settembre 1923 n 1955, dettato in tema di lavoro continuo, ma applicabile estensivamente anche al lavoro discontinuo, per il quale sia stata fissata una durata massima giornaliera, l'interruzione del lavoro configura riposo intermedio, non computabile nel lavoro effettivamente prestato, quando comporti la facolta del dipendente di disporre a sua discrezione del tempo libero ancorche con Obbligo di rimanere nell'ambito dell'azienda o della Sede di lavoro; tale riposo intermedio, pertanto, non e ravvisabile in una inoperosita eventuale e precaria, non autorizzata dal datore di lavoro, e comunque comportante l'Obbligo del dipendente di tenersi sempre pronto e disponibile a nuove prestazioni. Ne tale riposo intermedio viene meno per il fatto che esso e goduto nella Sede di lavoro specie quando in questa vi sono locali dove il periodo di riposo puo essere trascorso. (Conf 1580/76, mass n 380333; (Conf 1589/72, mass n 358353).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2107, Regio Decr. 10/09/1923 num. 1955 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)