Sez. 1, Sentenza n. 2132 del 17/07/1974 (Rv. 370462 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - APPALTO - VENDITA - IN GENERE - COMPRAVENDITA IMMOBILIARE - APPALTO MISTO A COMPRAVENDITA O A PERMUTA - RISERVA DEL VENDITORE APPALTANTE DI CEDERE UNITA IMMOBILIARI SOLO DOPO L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DELLA CONTROPARTE - NEGOZIO FIDUCIARIO - OPPONIBILITA AL FALLIMENTO DELLA CONTROPARTE - SCOPO E FORMA DI GARANZIA CONTRATTUALE - IRRILEVANZA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - APPALTO - VENDITA - IN GENERE - COMPRAVENDITA IMMOBILIARE - APPALTO MISTO A COMPRAVENDITA O A PERMUTA - RISERVA DEL VENDITORE APPALTANTE DI CEDERE UNITA IMMOBILIARI SOLO DOPO L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DELLA CONTROPARTE - NEGOZIO FIDUCIARIO - OPPONIBILITA AL FALLIMENTO DELLA CONTROPARTE - SCOPO E FORMA DI GARANZIA CONTRATTUALE - IRRILEVANZA.*
Il negozio fiduciario, caratterizzato da un negozio esterno realmente voluto e pienamente efficace anche nei confronti dei terzi, collegato con un negozio interno di natura obbligatoria diretto a modificare il risultato finale del primo, e, di norma, opponibile al fallimento di una delle parti, anche se diretto a realizzare una Forma atipica di garanzia. Pertanto, quando in una compravendita immobiliare, o in un appalto misto a compravendita o a permuta, il venditore appaltante si sia riservato sul piano obbligatorio di cedere la proprieta di unita immobiliari solo dopo l'adempimento degli obblighi contrattuali della controparte, tale patto fiduciario resiste di fronte al fallimento dell'acquirente appaltatore, anche se realizza una Forma di garanzia contrattuale. (V 435'71, mass n 350038; 215'67, mass n 325972).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72, Legge Falliment. art. 81, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 81
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)