Sez. 2, Sentenza n. 435 del 19/02/1971 (Rv. 350038 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - NEGOZI GIURIDICI - INDIRETTI - FIDUCIARI - NOZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - NEGOZI GIURIDICI - INDIRETTI - FIDUCIARI - NOZIONE.*
Il negozio fiduciario si realizza mediante il collegamento di due negozi, l'uno di carattere esterno, realmente voluto ed avente efficacia di fronte ai terzi, e l'altro di carattere interno ed obbligatorio diretto a modificare il risultato finale del negozio esterno, per cui il fiduciario e tenuto a ritrasferire la cosa o il diritto attribuitogli col negozio reale all'altro contraente o ad un terzo. (V 215'67, mass n 325972).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)