diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 12035 del 09/08/2003 (Rv. 565860 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - RISCHIO SPECIFICO - RISCHIO ELETTIVO | Nesso di causalità tra attività lavorativa e sinistro - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565860-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - RISCHIO SPECIFICO - RISCHIO ELETTIVO

In tema di occasione di lavoro, ciò che è rilevante, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, per la sussistenza del diritto alla tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro è il nesso di causalità tra l'attività lavorativa ed il sinistro, condizionante l'indennizzabilità dell'infortunio subito dal lavoratore. Tale nesso presuppone non solo una mera correlazione cronologica e topografica, o un collegamento marginale, tra prestazione di lavoro ed evento dannoso, ma il collegamento con l'attività lavorativa vera e propria. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che potesse essere considerata inerente all'esecuzione del lavoro la condotta dell'assicurato, che nell'uscire dai locali della banca siti all'interno della fabbrica, per raggiungere il posto di lavoro, era scivolato nel viale costituito da gradoni ricoperti da erba e bagnati dalla pioggia, che conduce al padiglione in cui prestava la propria attività lavorativa, riportando una frattura.)

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)