Sez. 3, Sentenza n. 2992 del 27/03/1987 (Rv. 452087 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITÀ (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - NON DEFINITIVE - IN GENERE - INDIVIDUAZIONE - RILEVANZA RILEVANZA ESCLUSIVA DELLA QUALIFICAZIONE DATA ALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITÀ (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - NON DEFINITIVE - IN GENERE - INDIVIDUAZIONE - RILEVANZA RILEVANZA ESCLUSIVA DELLA QUALIFICAZIONE DATA ALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO.*
Poiché in relazione ai mezzi ed alle forme d'impugnazione avverso i provvedimenti giudiziari il regime applicabile è determinato dalla qualificazione ed indicazione estrinsecate nella sentenza del giudice, qualora in una controversia agraria si sia deciso in ordine alla domanda principale di cessazione della proroga legale del contratto di affitto con sentenza dichiarata espressamente non definitiva e disposto con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per la quantificazione delle indennità per i miglioramenti dedotti in via riconvenzionale, le parti sono vincolate, in Sede di proposizione del gravame, alla qualificazione della natura della sentenza data dal giudice a quo, che pertanto resta impugnabile con l'appello immediato oltre che soggetta alla riserva di appello differito. (V 5919/82, mass n 423679; (V 432/74, mass n 368140).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 340
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)