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Sez. 3, Sentenza n. 280 del 13/01/1979 (Rv. 396356 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA PER VALORE - PRESUPPOSTI - PREVIA SOLUZIONE IN SENSO NEGATIVO DELLA QUESTIONE DELLA COMPETENZA INDEROGABILE PER MATERIA DEL GIUDICE ADITO - CONSEGUENZE - RILIEVO, DA PARTE DEL SECONDO GIUDICE, DELLA SPETTANZA DELLA COMPETENZA PER MATERIA AL PRIMO GIUDICE - CONFLITTO NEGATIVO DI COMPETENZA - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1979-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396356-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA PER VALORE - PRESUPPOSTI - PREVIA SOLUZIONE IN SENSO NEGATIVO DELLA QUESTIONE DELLA COMPETENZA INDEROGABILE PER MATERIA DEL GIUDICE ADITO - CONSEGUENZE - RILIEVO, DA PARTE DEL SECONDO GIUDICE, DELLA SPETTANZA DELLA COMPETENZA PER MATERIA AL PRIMO GIUDICE - CONFLITTO NEGATIVO DI COMPETENZA - CONFIGURABILITA.*

La dichiarazione d'incompetenza per valore presuppone necessariamente la soluzione in senso negativo, da parte dello stesso giudice, della questione circa la sua Competenza inderogabile per materia. Pertanto, la decisione del secondo giudice, che rilevi spettare al primo la Competenza ratione materiae, pone in essere un conflitto negativo di Competenza per materia, che giustifica la richiesta di regolamento d'ufficio. (Conf 602/75, mass n 373918).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)