Sez. 3, Sentenza n. 6388 del 08/05/2001 (Rv. 546509 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE | Superamento - Domanda della parte - Necessità - Richiesta avanzata per la prima volta in appello - Inammissibilità.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE
In tema di contratto di assicurazione, la condanna dell'assicuratore al risarcimento del danno da mora oltre i limiti del massimale non può essere pronunciata di ufficio, neanche sotto il profilo della liquidazione di interessi e rivalutazione della somma corrisposta in ritardo e la relativa domanda non può essere proposta per la prima volta in appello.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1905, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)