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Sez. 3, Sentenza n. 10817 del 08/06/2004 (Rv. 573431 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE | Responsabilità ultramassimale - Autonoma domanda di parte - Necessità - Proposizione per la prima volta in appello - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573431-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE

La responsabilità ultramassimale dell'assicuratore è originata da un titolo diverso rispetto al contratto di assicurazione, e cioè dal ritardo dell'assicuratore nell'adempiere al suo obbligo di risarcire il danno; ne consegue che essa non può ritenersi contenuta implicitamente nella domanda che il danneggiato propone nei confronti dell'assicurazione ai sensi dell'art. 18 della legge n. 990 del 1969, ma deve essere formulata separatamente e tempestivamente, altrimenti soggiace alle preclusioni processuali stabilite, in primo e in secondo grado, per le domande nuove, ed il giudice che la prende in considerazione nonostante l'intervenuta preclusione incorre nel vizio di ultrapetizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1905, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)