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Sez. 1, Sentenza n. 338 del 16/01/1991 (Rv. 470493 - 01)

Assicurazione - Assicurazione contro i danni - Limiti del risarcimento - Massimale | Superamento - Domanda della parte - Necessità - Proposizione in grado di appello - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1991-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470493-01

Assicurazione - Assicurazione contro i danni - Limiti del risarcimento - Massimale

In tema di contratto di assicurazione, la condanna dell'assicuratore al risarcimento del danno da mora oltre i limiti del massimale non può essere pronunciata di ufficio, neanche sotto il profilo della liquidazione di interessi e rivalutazione della somma corrisposta in ritardo, e la relativa domanda non può essere proposta per la prima volta in appello.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1905, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)