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Sez. 3, Sentenza n. 341 del 17/01/1996 (Rv. 495460 - 01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE | Degli istituti statali di istruzione superiore - Rapporto organico con l'Amministrazione della pubblica istruzione dello Stato - Atti illeciti posti in essere dal personale insegnante - Diretta riferibilità al Ministero della pubblica istruzione.
Stato
decisa il 1996-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495460-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE

Il personale docente degli istituti statali di istruzione superiore (nella specie, un Istituto Professionale di Stato) - che costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica ed inseriti nell'organizzazione statale - si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa per la realizzazione dei fini di istruzione pubblica. Pertanto, gli atti, anche illeciti, posti in essere dal menzionato personale sono riferibili direttamente al Ministero della Pubblica Istruzione e non ai singoli istituti.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 28, Cod. Civ. art. 2048, Legge 11/07/1980 num. 312 art. 61 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)