Sez. 3, Sentenza n. 476 del 12/02/1968 (Rv. 331518 - 01)
VENDITA - EVIZIONE - IN GENERE - ESTREMI - PERDITA DEL POSSESSO O MANCATO CONSEGUIMENTO DI ESSO DA PARTE DEL COMPRATORE, PER CAUSA ANTERIORE ALLA STIPULAZIONE DELLA COMPRAVENDITA- ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI CIVILI O PENALI SULLA COSA VENDUTA - EVIZIONE - INSUSSISTENZA.*
VENDITA - EVIZIONE - IN GENERE - ESTREMI - PERDITA DEL POSSESSO O MANCATO CONSEGUIMENTO DI ESSO DA PARTE DEL COMPRATORE, PER CAUSA ANTERIORE ALLA STIPULAZIONE DELLA COMPRAVENDITA- ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI CIVILI O PENALI SULLA COSA VENDUTA - EVIZIONE - INSUSSISTENZA.*
Per aversi evizione occorre che il diritto trasmesso al compratore venga definitivamente meno o risulti inefficacemente acquistato per incompatibilita con il diritto certo o consolidato del terzo. La tutela nell'ambito dell'evizione, attiene al mancato acquisto o alla perdita del diritto trasmesso. Pertanto, ove, per causa anteriore alla stipulazione del contratto di compravendita, il compratore non riesca semplicemente a conseguire il possesso o venga privato di questo, si e fuori dal campo della garanzia per evizione in tal caso, competono rimedi di diversa natura. Analogamente, non danno luogo ad evizione, dato il loro carattere provvisorio, i provvedimenti aventi natura cautelare (sequestro giudiziario o conservativo, apposizione di sigilli, ecc.) ed, in particolare, il sequestro attuato per fini penali, il quale costituisce semplice minaccia di evizione, destinata a concretarsi soltanto se sopravvengano definiti provvedimenti di confisca o di restituzione al terzo offeso dal reato. (V. 329-53).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1483
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)