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Sez. 2, Sentenza n. 792 del 27/01/1998 (Rv. 511971 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - TOTALE | Confisca in sede penale della cosa compravenduta - Applicabilità delle norme sulle evizione totale - Conseguenze.
Stato
decisa il 1998-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511971-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - TOTALE

Le norme che regolano l'evizione totale (art. 1483 cod. civ.) sono applicabili nel caso di confisca in sede penale della cosa compravenduta, a norma dell'art. 240 cod. pen., giacché l'anzidetta misura comporta l'acquisto della proprietà della cosa stessa da parte dello stato e lo spossessamento del compratore. Conseguentemente: a) il venditore è tenuto al risarcimento del danno nei limiti, di regola, dell'interesse contrattuale negativo (rimborso del prezzo versato e delle spese sostenute dal compratore), tenendo conto ai fini della diminuzione del danno, dell'usura frattanto subita dalla cosa; b) i rimborsi e le restituzioni, di cui agli artt. 1479 e 1483 cod. civ., spettanti al compratore, costituiscono debiti di valore, come tali produttivi di rivalutazione e di interessi; c) ove in riferimento alla causa che ha determinato l'evizione sussista il dolo o la colpa del venditore, questi è tenuto all'integrale risarcimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 1479, Cod. Civ. art. 1483

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)