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Sez. 3, Sentenza n. 35694 del 05/04/2011 Ud. (dep. 03/10/2011) Rv. 251225 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - IGNORANZA | Ignoranza inevitabile - Soggetto che svolga professionalmente una determinata attività - Scusabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2011-04-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251225-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - IGNORANZA

La scusabilità dell'ignoranza della legge penale, può essere invocata dall'operatore professionale di un determinato settore solo ove dimostri, da un lato, di aver fatto tutto il possibile per richiedere alle autorità competenti i chiarimenti necessari e, dall'altro, di essersi informato in proprio, ricorrendo ad esperti giuridici, così adempiendo il dovere di informazione. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto inescusabile l'ignoranza, da parte del titolare di uno stabilimento di depurazione e stabulazione di molluschi, delle procedure di rinnovo delle concessioni demaniali marittime, invocata per l'asserita "farraginosità " della disciplina tale da giustificare l'emanazione di una norma di interpretazione autentica, nonché" per la difficoltà di reperire corrette informazioni sul trasferimento di competenze alla Regione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Cod. Navig. art. 54 CORTE COST., Cod. Navig. art. 1161, Legge 16/03/2001 num. 88 art. 10, Legge 08/07/2003 num. 172 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)