Sez. 1, Sentenza n. 13521 del 13/06/2014 (Rv. 631422 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Espropriazione per pubblica utilità - Determinazione dell'indennità di espropriazione - Terreni in Provincia di Bolzano - Art. 7, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 10 del 1991 - Rilievo autonomo della edificabilità di fatto - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
In tema di espropriazione per pubblica utilità, ai fini indennitari, relativamente al territorio della provincia autonoma di Bolzano, la previsione di cui all'art. 7, comma 2, della legge prov. Bolzano 15 aprile 1991, n. 10, che dà rilevanza all'edificabilità di fatto, va interpretata secondo i principi della legislazione statale desumibili dagli artt. 5 bis e 37 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sicchè non può darsi rilievo autonomo all'edificabilità suddetta, in mancanza di destinazione urbanistica alla trasformazione edilizia del suolo, trattandosi di criterio di carattere suppletivo e complementare, utilizzabile in assenza di pianificazione urbanistica o come apprezzamento delle specifiche caratteristiche dell'area legalmente edificabile.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge Prov. Bolzano num. 15 all. 0010 lett. 0002, DPR 08/08/2001 num. 327 art. 5 bis, DPR 08/08/2001 num. 327 art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)