Sez. 4, Sentenza n. 3303 del 18/10/2012 Cc. (dep. 22/01/2013) Rv. 254960 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE | Requisiti - Generalità dell'indagato - Necessità - Condizioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE
L'indicazione delle generalità complete dell'indagato nell'ordinanza cautelare è indispensabile - essendone sanzionata da nullità l'omissione - solo nel caso in cui si tratti di ordinanza adottata autonomamente, ex art. 291 cod. proc. pen., e non anche nel caso in cui essa sia emessa dopo la convalida dell'arresto in flagranza dell'indagato ad opera della P.G., in quanto, in tal caso, l'identificazione è stata già compiuta, in maniera esauriente e completa, senza alcuna possibilità di errore sulla sua identità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)