Sez. 4, Sentenza n. 20895 del 13/04/2005 Cc. (dep. 03/06/2005) Rv. 231824 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - provvedimenti - ordinanza del giudice - requisiti - IN GENERE | Descrizione sommaria del fatto e delle norme violate - Provvedimento assunto in esito ad udienza di convalida e formalizzato nel relativo verbale - Rinvio alla richiesta del P.M. della quale risulti data lettura - Legittimità - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - provvedimenti - ordinanza del giudice - requisiti - IN GENERE
La "descrizione sommaria del fatto, con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate" - prescritta a pena di nullità, per le ordinanze applicative di misure cautelari, dalla lett. b) del primo comma dell'art. 292 cod. proc. pen. - può considerarsi adeguatamente compiuta quando il provvedimento restrittivo, deliberato contestualmente alla convalida dell'arresto o del fermo, sia inserito nel verbale della relativa udienza, ed in quest'ultimo sia dato atto della intervenuta lettura della richiesta introduttiva del P.M., la quale risulti contenere una precisa descrizione del reato contestato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)