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Sez. 4, Sentenza n. 19288 del 27/01/2005 Cc. (dep. 20/05/2005) Rv. 231544 - 01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - provvedimenti - ordinanza del giudice - requisiti - IN GENERE | Giudizio di convalida - Ordinanza cautelare - Descrizione sommaria del fatto e delle norme violate - Richiamo alle richieste del PM - Legittimità.
Stato
decisa il 2005-01-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231544-01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - provvedimenti - ordinanza del giudice - requisiti - IN GENERE

Il requisito della "descrizione sommaria del fatto, con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate", previsto a pena di nullità, per le ordinanze impositive di misure cautelari, dall'art. 292, comma primo, lett. b), cod. proc. pen., ben può essere soddisfatto, quando si tratti di ordinanza pronunciata all'esito di udienza di convalida tenuta ai sensi dell'art. 391 cod. proc. pen., mediante semplice riferimento alle richieste del P.M., riportate nel verbale di udienza e formulate in relazione ai fatti indicati nel provvedimento di fermo o di arresto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)