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Sez. U, Sentenza n. 1524 del 24/05/1973 (Rv. 364291 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE NEL GIUDIZIO DI MERITO - INAMMISSIBILITA DEL REGOLAMENTO.*
Stato
decisa il 1973-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364291-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE NEL GIUDIZIO DI MERITO - INAMMISSIBILITA DEL REGOLAMENTO.*

La cessazione della materia del contendere nel giudizio di merito in pendenza del quale e stato proposto, comporta l'inammissibilita del regolamento preventivo di giurisdizione. (la cessazione, nella specie, era intervenuta a seguito di un provvedimento di non luogo a provvedere emesso dal pretore adito ex art 700 cod proc civ, provvedimento cui le parti avevano prestato acquiescenza).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)