Sez. 5, Sentenza n. 34151 del 30/05/2017 Ud. (dep. 12/07/2017) Rv. 270679 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE | Interferenza illecita nella vita privata - Riferimento ai luoghi indicati nell'art. 614 cod. pen. - Scale e pianerottoli condominiali - Natura di luogo privato - Esclusione - Ragioni.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE
Ai fini della integrazione del reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis cod. pen.), deve escludersi che le scale condominiali ed i relativi pianerottoli siano "luoghi di privata dimora" cui estendere la tutela penalistica alle immagini ivi riprese, trattandosi di zone che non assolvono alla funzione di consentire l'esplicazione della vita privata al riparo di sguardi indiscreti, essendo destinati all'uso di un numero indeterminato di soggetti.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 614, Cod. Pen. art. 615 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)