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Sez. 5, Sentenza n. 51113 del 19/10/2017 Ud. (dep. 09/11/2017) Rv. 271629 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE | Furto commesso nel corridoio di un istituto scolastico - Integrazione del reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-10-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271629-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE

Non è configurabile il reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen. qualora il furto sia commesso nel corridoio di un istituto scolastico, trattandosi di luogo non riconducibile alla nozione di privata dimora, nell'ambito della quale rientrano esclusivamente i luoghi non aperti al pubblico, né accessibili a terzi senza il consenso del titolare e nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 614, Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 bis PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)