Sez. 3, Sentenza n. 18511 del 03/09/2007 (Rv. 600484 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Diniego di autorizzazione al rilascio di un provvedimento amministrativo discrezionale - Annullamento davanti al giudice amministrativo per difetto di motivazione - Danno da lesione dell'interesse pretensivo del privato al conseguimento del provvedimento - Danno da ritardo - Portata.
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE
In tema di responsabilità della P.A. per l'esercizio illegittimo della funzione pubblica, allorquando l'istanza del privato volta all'accoglimento di un provvedimento che realizzerebbe un suo interesse pretensivo (nella specie, l'autorizzazione all'apertura di una cava) sia stata rigettata sulla base dell'esercizio di un potere di valutazione costituente espressione di discrezionalità amministrativa ed il provvedimento di diniego sia stato annullato dal giudice amministrativo per insufficienza o inidoneità della motivazione, ai fini della preliminare individuazione dell'esistenza di un danno ingiusto, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., il privato ha l'onere di allegare e dimostrare che quella istanza, anche secondo un criterio di normalità, era fondata ed avrebbe dovuto essere accolta, non potendo desumersi la sua fondatezza dalla mancata allegazione in giudizio da parte della P.A. di ragioni ostative diverse da quelle esplicitate in modo insufficiente o inidoneo nel provvedimento di diniego; ne consegue che il danno risarcibile non si configura soltanto come danno da ritardo (qualora la P.A., successivamente all'annullamento del provvedimento, provveda positivamente), ma anche come danno conseguente alla lesione del suo interesse, giuridicamente meritevole di tutela, al conseguimento del provvedimento ampliativo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)