diritto.io

Sez. 5 - , Sentenza n. 28335 del 05/11/2019 (Rv. 655894 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE | Introduzione irregolare di merce - Art. 202 del reg. CEE n. 2913 del 1992 - Configurabilità - Dichiarazione doganale - Mancanza, "aliud pro alio” e dichiarazione fittizia - Equiparazione.
Stato
decisa il 2019-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655894-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE

In tema di dazi all'importazione, l'introduzione irregolare di merce in seguito alla quale sorge l'obbligazione doganale ai sensi dell'art. 202, comma 1, del reg. CEE n. 2913 del 1992 (Codice doganale comunitario), è configurabile - secondo la giurisprudenza unionale - solo nell'ipotesi di introduzione non conforme agli artt. da 38 a 41 del cit. reg. e, dunque, in mancanza di dichiarazione doganale, cui è equiparata la dichiarazione "aliud pro alio" e la dichiarazione fittizia, quest'ultima equiparabile alla "non dichiarazione" in quanto meramente strumentale a realizzare l'introduzione irregolare.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 202 com. 1, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)