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Sez. 5, Sentenza n. 5159 del 01/03/2013 (Rv. 625541 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE | Introduzione irregolare di merce in ambito comunitario - Art. 202, comma terzo, Reg. CEE n. 2913 del 1992 - Obbligazione doganale - Debitori - Importatori e detentori della merce - Sussistenza.
Stato
decisa il 2013-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625541-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE

In tema di dazi da importazione, l'art. 202, comma terzo, del codice doganale comunitario, di cui al Reg. (CEE) 12 ottobre 1992, n. 2913/92, applicabile "ratione temporis", qualifica come debitori per l'obbligazione doganale, sorta in seguito all'irregolare introduzione di merce in ambito comunitario, l'importatore (cioè colui o coloro che hanno proceduto all'importazione irregolare) nonché chi ha acquisito o detenuto la merce e sapeva, o avrebbe dovuto secondo ragione sapere, allorquando l'ha acquisita o ricevuta, che si trattava di merce introdotta irregolarmente.

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 12/10/1992 num. 2913 art. 202 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)