Sez. L, Sentenza n. 12775 del 09/07/2004 (Rv. 574425 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Regola prevista dall'art.1363 cod. civ. - Clausola di un contratto collettivo articolata in diverse parti e formata da diverse disposizioni - Lettura della intera clausola - Necessità - Conseguenze - Ricorso per cassazione - Integrale trascrizione della intera clausola da interpretare - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
Dalla regola ermeneutica contenuta nell'art. 1363 cod. civ., secondo la quale le clausole del contratto vanno interpretate le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto, si ricava, in tema di interpretazione di un contratto collettivo, che, ove una clausola di questo sia articolata in diverse parti e sia formata da diverse disposizioni volte a regolare compiutamente un istituto, la interpretazione delle singole disposizioni o delle singole parti non può prescindere dalla lettura della intera clausola.Ne consegue, sul piano processuale, che il ricorso per cassazione volto a censurare una sentenza per una interpretazione di una parte di una clausola contrattuale denunziata come errata alla stregua degli artt. 1362 e segg. cod. civ., per essere autosufficiente, deve contenere la integrale trascrizione della intera clausola, perché solo un esame globale della stessa permette di individuare la "ratio" ad essa sottesa, e di accertare la effettiva volontà delle parti che l'hanno sottoscritta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1363, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)