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Sez. 5, Sentenza n. 12462 del 12/10/2001 (Rv. 549609 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE) | Obblighi di interpello e di informazione del contribuente - Disciplina ex art. 6 legge n. 212/2000 - Applicabilità a precedenti periodi di imposta - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549609-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE)

Le norme di natura procedimentale della legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), che rendono obbligatorio l'interpello del contribuente in caso di liquidazione di tributi in base alla dichiarazione e in caso di incertezze (art. 6, quinto comma) e la sua informazione solo in caso di irrogazione di sanzioni (art. 6, secondo comma), non hanno efficacia retroattiva e, pertanto, non possono trovare applicazione con riferimento all'attività accertativa dell'amministrazione finanziaria relativa a precedenti anni d'imposta.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)