Sez. 5, Sentenza n. 3128 del 03/03/2001 (Rv. 544401 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE | Attività di accertamento e controllo - Principio del contraddittorio - Applicabilità - Esclusione - Conseguenza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE
In tema di imposta sul valore aggiunto, l'attività accertativa della guardia di finanza e degli uffici finanziari, avendo natura di attività amministrativa, pur dovendo svolgersi nel rispetto delle previste cautele per evitare arbitri e la violazione di fondamentali diritti del contribuente, non è retta dal principio del contraddittorio; deve pertanto escludersi che le risultanze emerse dall'attività di verifica, prodromica all'emissione dell'avviso di rettifica, non possano costituire valido supporto probatorio della pretesa impositiva a tale avviso sottesa per il solo fatto della mancata immediata contestazione al contribuente in sede di verifica.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)