Sez. L, Sentenza n. 3995 del 18/06/1981 (Rv. 414649 - 01)
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - IN GENERE - QUALITA DI AMMINISTRATORE DELEGATO E DI DIPENDENTE - CUMULABILITA NELLO STESSO SOGGETTO - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO RELATIVO - CRITERI.*
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - IN GENERE - QUALITA DI AMMINISTRATORE DELEGATO E DI DIPENDENTE - CUMULABILITA NELLO STESSO SOGGETTO - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO RELATIVO - CRITERI.*
La cumulabilita nello stesso soggetto della qualita di amministratore delegato di una societa per azioni e di dipendente di questa, in relazione all'attivita svolta nell'ambito del rapporto di delega, postula una diversificazione soggettiva ed oggettiva, in seno al consiglio di amministrazione, tra lo stesso e l'amministratore delegato, per cui il primo conservi residuali poteri di controllo e di direzione, di contenuto piu penetrante rispetto al generico Obbligo di vigilanza sulla gestione e di eliminazione od attenuazione delle conseguenze di Atti pregiudizievoli, compiuti dagli amministratori delegati (art 2392, secondo comma, cod civ), ed il secondo sia assoggettato a detti poteri, con modalita tali da configurare un rapporto di gerarchia, presupposto essenziale del vincolo di subordinazione. L'accertamento relativo - costituente apprezzamento di fatto, incensurabile in Sede di legittimita se immune da vizi logici e giuridici - va condotto principalmente avendo riguardo alla posizione di assoggettamento del lavoratore al potere direttivo dell'imprenditore ed all'inserimento del lavoratore medesimo nell'organismo aziendale, secondo lo schema desumibile dagli artt 2086, 2094 e 2104 cod civ, mentre altri elementi, come l'assenza del rischio, l'oggetto della prestazione ed il sistema di retribuzione, hanno valore solo indicativo. (V 565/81, mass n 411042; (V 4211/78, mass n 393839; (V 4690/77, mass n 388288).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2086 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2380, Cod. Civ. art. 2381, Cod. Civ. art. 2392, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)