Sez. L, Sentenza n. 565 del 24/01/1981 (Rv. 411042 - 01)
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - CONSIGLIERE DELEGATO - QUALITA DI AMMINISTRATORE E DI DIPENDENTE SUBORDINATO - COMPATIBILITA - LIMITI - CONDIZIONI.*
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - CONSIGLIERE DELEGATO - QUALITA DI AMMINISTRATORE E DI DIPENDENTE SUBORDINATO - COMPATIBILITA - LIMITI - CONDIZIONI.*
La cumulabilita nello stesso soggetto della qualita di amministratore di un'impresa e di dipendente della medesima va affermata ove sia configurabile una volonta imprenditoriale che si formi in modo autonomo rispetto a quella di detto amministratore dipendente, con il conseguente assoggettamento di quest'ultimo ad un potere esterno di controllo e disciplinare. Ne deriva che l'amministratore di una societa di capitali puo assumere la qualita di dipendente della stessa, qualora non sia amministratore unico - anche se solo di fatto - ma membro di un consiglio, ancorche investito di mansioni di consigliere delegato, in modo che la Costituzione la gestione del rapporto di lavoro siano ricollegabili ad una volonta della societa distinta da quella del singolo amministratore. (V 3793/79, mass n 400237; (V 673/77, mass n 384246; (Conf 2043/77, mass n 385766).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2380, Cod. Civ. art. 2381, Cod. Civ. art. 2392
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)