diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 17144 del 27/07/2006 (Rv. 593165 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 2004 - Regola sull'onere della prova di cui all'art. 2697 cod. civ. - Natura di principio informatore - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593165-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ

In tema di limiti del giudizio di equità per come definiti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 2004, deve ritenersi che la norma dell'art. 2697 cod. civ., che regola la distribuzione dell'onere della prova tra le parti, costituisce principio informatore del sistema delle garanzie giurisdizionali, di modo che resta priva di rilievo la circostanza che essa sia collocata nel codice di diritto sostanziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)