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Sez. 2, Sentenza n. 11413 del 16/05/2006 (Rv. 590420 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Giudice di pace - Giudizio - Sentenza secondo equità - Violazione dei principi informatori della materia - Norma sull'onere della prova - Riconducibilità tra i principi informatori - Limiti.
Stato
decisa il 2006-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590420-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ

Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità nelle controversie di valore non superiore a quello indicato nell'art. 113 (come modificato dall'art. 1 bis del d.l. n. 18 del 2003) sono impugnabili soltanto per "errores in procedendo", per vizi di motivazione, se questi si traducono in inesistenza, mera apparenza o perplessità della stessa e, a seguito della sentenza n. 206 del 2004 della Corte costituzionale, per "errores in iudicando" solo se conseguenti alla violazione di norme costituzionali o comunitarie di rango superiore a quelle ordinarie e per violazione dei principi informatori della materia.Rientra tra questi il principio dell'onere probatorio, ex art. 2697 cod.civ., ma soltanto in senso attenuato, in quanto esso si traduce nella impossibilità di escludere o invertire l'onere probatorio a carico delle parti, riducendo anche sensibilmente il grado di persuasività degli elementi necessari e sufficienti per l'accoglimento o il rigetto della domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)