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Sez. 3, Sentenza n. 4261 del 13/12/1974 (Rv. 372928 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - NOZIONE - IMPUGNAZIONI INCIDENTALI AUTONOME - NOZIONE - PROPONIBILITA - TERMINI.*
Stato
decisa il 1974-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372928-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - NOZIONE - IMPUGNAZIONI INCIDENTALI AUTONOME - NOZIONE - PROPONIBILITA - TERMINI.*

L'impugnazione incidentale tardiva (o controimpugnazione) e diretta contro lo stesso capo della sentenza del giudice inferiore gia impugnato con l'impugnazione principale, ovvero contro un capo che sia in relazione di dipendenza o di connessione con quello che ha formato oggetto dell'impugnazione principale, e l'interesse a proporla sorge in conseguenza della proposizione dell'impugnazione principale. Quando sussistono questi due requisiti che individuano l'impugnazione incidentale tipica ricorre l'ipotesi di cui all'art 334 cod proc civ. si ha, invece, impugnazione incidentale autonoma quando questa sia proposta contro un capo di pronuncia diverso e indipendente da quello contro il quale e stata proposta l'impugnazione principale, cioe quando i due capi di pronuncia non siano in relazione di dipendenza o di connessione, e l'interesse a proporre l'impugnazione incidentale sorga fin dall'origine dall'emissione della pronuncia, rispetto alla quale l'impugnante incidentale si trova in situazione di soccombenza concreta, e non gia successivamente in conseguenza della proposizione dell'impugnazione principale. In tale ipotesi, l'impugnazione incidentale (che e tale solo perche successiva a quella principale) deve essere proposta entro il termine di decadenza stabilito dall'art 325 o dall'art 327 cod proc civ, anche se nei modi di cui all'art 343 dello stesso codice. (V 239'74, mass n 367852; 1635'73, mass n 364505).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)